CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
È stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell’ordine accettato dal fornitore e del versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50%.
PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro – imprese”, le società di persone e ditte individuali, entro il 30.6 di ogni anno, devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:
– della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
– della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
Tale previsione è stata “sospesa” per il 2021 ed è previsto che:
– “per l’anno 2021 il termine è prorogato al 1° luglio 2022” (in precedenza 1.1.2022);
– “per l’anno 2022, il termine è prorogato al 1° gennaio 2023”.
ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO “A DISTANZA”
Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
– il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
– l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
– le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
Alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
– caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
– perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
– caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
– qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
– scioglimento delle spa / sapa / srl per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
Possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d’esercizio 2021 a prescindere dal “comportamento” tenuto nel bilancio 2020.
LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTE
Slittamento dall’1.1.2022 all’1.1.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore (non sono state “allineate” le relative sanzioni che risultano pari al minimo edittale di € 1.000).
NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
Sono applicabili alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso relative all’emissione della nota di credito, in caso di mancato incasso del corrispettivo, a partire dalla data in cui l’acquirente/committente è assoggettato alla procedura.
BONUS EDILIZI – DETRAZIONE SPESE PER ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI / VISTO CONFORMITÀ
A decorrere dall’1.1.2022 rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di detrazione del 110% nonché per poter esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste) per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico
anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Le disposizioni non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione dei “bonus facciate”.