Risanamento e ristrutturazione aziendale

RISTRUTTUAZIONE AZIENDALE
Il contesto fortemente competitivo ed in continuo divenire in cui in cui le imprese si trovano ad operare richiede una continua attività di monitoraggio della propria struttura aziendale ed una frequente revisione dei propri modelli organizzativi.

Lo Studio assiste le imprese in tale attività di ristrutturazione negli aspetti societari, fiscali, giuslavoristici e finanziari nelle operazioni di:
-Acquisto ed affitto di azienda
-Fusioni e scissioni e conferimenti
-Trasformazione di società

RISANAMENTO AZIENDALE

Lo Studio offre assistenza alle imprese in difficoltà, sia nei rapporti con gli istituti bancari e finanziari che con i fornitori, al fine di individuare e perfezionare le più efficaci soluzioni di ristrutturazione e risanamento aziendale.

Come risanare l’azienda?
In ordine di progressione logica il risanamento aziendale può seguire i seguenti gradi:
1. turnaround aziendale, ovvero quel processo di risanamento derivante da un accordo con i creditori che pone al centro i flussi aziendali prodotti dall’azienda;
2. piano di risanamento (art. 67 L.F.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti come da art. 182 bis L.F. ;
3. piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.);
4. concordato preventivo (art. 160 e ss L.F.).

1. TURNAROUND AZIENDALE
Nel turnaround aziendale l’impresa dirige le risorse residue disponibili nello sviluppare l’attività che le permette di competere con maggior successo, abbandonando le attività non dipendenti dalla gestione caratteristica.
I flussi di cassa avranno un livello primario di coinvolgimento con la gestione del circolante e degli investimenti che diventano fondamentali per un’opportuna programmazione. Sarà opportuno rinegoziare e scadenziare i debiti bancari.

2. PIANO DI RISANAMENTO (art. 67 lettera c) L.F.)
Il piano di risanamento viene predisposto da un advisor, il quale insieme delegato dall’imprenditore dà una pianificazione alle azioni da compiere.
Il piano deve essere inoltre attestato da un professionista indipendente che ne garantisca i suoi oneri. Le banche sottoscrivono un accordo di col quale concedono all’azienda una temporanea sospensione al pagamento dei debiti aziendali e verificano poi che l’imprenditore metta in atto il piano che ha presentato.

3. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182 bis L.F.)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un istituto negoziale previsto dal nuovo ordinamento per le aziende in crisi; questo prevede un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti complessivi dell’azienda, con ampia libertà nella scelta delle soluzioni finanziarie, finalizzato al risanamento dell’impresa. Ai creditori rimanenti che non aderiscono all’accordo deve essere garantito il pagamento integrale del credito. L’accordo di ristrutturazione dei debiti che deriva dall’art. 182 bis L.F. viene attestato da un professionista e viene omologato dal tribunale. L’accordo è particolarmente utile per definire i rapporti con pochi creditori esperti in materia: in pratica è una soluzione ottimale se i debiti aziendali sono contratti prevalentemente con le banche.

4. NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 LF.)
E’ lo strumento di risanamento più complesso: prevede un piano di risanamento ed un accordo di ristrutturazione del debito a valere sull’intero debito aziendale ed ha natura procedurale. A differenza del “vecchio” concordato, il nuovo strumento concorsuale deriva dalle novità innestate dalla legge fallimentare; può essere sia di continuità che liquidatorio, con l’obbiettivo di salvare l’impresa in crisi, evitandone il fallimento.
Il concordato preventivo come innovato non contiene contenuti minimi all’accordo di ristrutturazione dei debiti e permette all’azienda proponente di graduare i debiti chirografari che su quelli assistiti da garanzia secondo le proprie possibilità.
I debiti possono essere suddivisi in classi che differenziano la posizione giuridica dei creditori. L’accordo avrà ovviamente forma scritta e deve essere accettato dai creditori, accompagnato dalla relazione di un esperto e depositato per l’omologa del tribunale.