Rivalutazione delle partecipazioni

Se si ha intenzione di cedere le partecipazioni di una società, anche quest’anno si ha l’opportunità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni. 

Il vantaggio risiede nell’utilizzare quale costo della partecipazione il valore rivalutato al fine di ridurre la tassazione del capital gain in vista di un’eventuale cessione della partecipazione, attualmente prevista nella misura del 26%. Va tuttavia evidenziato che l’imposta dovuta per la rivalutazione pari al 14% è calcolata sull’intero valore della partecipazione alla data di riferimento, a prescindere dal costo di acquisto. Risulta comunque opportuna una valutazione di convenienza.

Ad esempio:

Caso 1
Partecipazione sottoscritta a € 10.000, valore di stima € 20.000.
Il costo della rivalutazione è pari a € 2.800 (20.000 x 14%).
In assenza di rivalutazione la tassazione del capital gain in caso di cessione a € 20.000 risulta pari a € 2.600 [(20.000 – 10.000) x 26%]. La rivalutazione non è conveniente.


Caso 2
Partecipazione sottoscritta a € 10.000, valore di stima € 40.000.
Il costo della rivalutazione è pari a € 5.600 (40.000 x 14%).
In assenza di rivalutazione la tassazione del capital gain in caso di cessione a € 40.000 risulta pari a € 7.800 [(40.000 – 10.000) x 26%]. La rivalutazione è conveniente.


ADEMPIMENTI PER LA RIVALUTAZIONE
La rideterminazione del costo della partecipazione presuppone:

  1. la redazione e asseverazione di una perizia di stima del valore della partecipazione da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista e/o revisore legale)  ;
  2. il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima delle 3 rate annuali;
  3. entro il termine stabilito (15.6 per le partecipazioni possedute all’1.1.2022).

La mancanza di uno dei predetti adempimenti rende inefficace la rivalutazione.
Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non pregiudica la rivalutazione ma comporta l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento; è tuttavia possibile la regolarizzazione con il ravvedimento.